Necessità di revisione etichette per adeguamento alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/
13-01-2020 10:17 - News Generiche
Dal 1° aprile 2020 sarà applicabile il Regolamento (UE) di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775 che prevede le modalità applicative di fornitura delle informazioni sull’ingrediente primario secondo quanto stabilito dall’art. 26(3) del Regolamento n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti. Quest’ultima disposizione del regolamento quadro prevede che quando è fatto riferimento al paese di origine o al luogo di provenienza «attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche», e questo richiamo territoriale non coincide con quello dell’ingrediente primario dell’alimento, si deve fornire una informazione specifica sull’origine di quest’ultimo.
Cosa è un ingrediente primario?
La definizione di «ingrediente primario», fornita dal regolamento n. 1169/2011 è: «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa». I criteri per individuare l’IP (o gli IP) possono essere due: il criterio quantitativo oppure il criterio qualitativo.
Quale è il paese di origine?
Per “luogo di origine” si intende quello definito in base alla disciplina doganale la nozione doganale.
Si riconosce espressamente che il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento.
Quando sussiste l’obbligo informativo riguardo l’ingrediente primario e cosa si deve comunicare?
Sono due le condizioni in cui è obbligatoria l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario.
1) La prima è che sia indicato il paese di origine (PO) o il luogo di provenienza (LP) del prodotto, sia su base strettamente volontaria o in attuazione dell’art. 26.2(a), Reg. 1169/2011 con modalità diverse.
L’indicazione del paese di origine (PO) o il luogo di provenienza (LP), può essere fornita mediante «qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche».
Sicuramente, i termini «made in» oppure «prodotto in» rientrano nel catalogo delle ipotesi di riferimenti geografici qui analizzati. Le diciture «imballato in», «prodotto / fabbricato da» seguito dall’indirizzo del produttore possono essere considerati come indicanti il paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento.
2) La seconda condizione è che l’ingrediente primario (IP) dell’alimento abbia un PO o un luogo di provenienza LP diverso dal PO/LP dichiarato sull’alimento.
Il regolamento consente due opzioni per la modalità di indicazione in etichetta:
a) la prima, relativamente più facile, consiste nel fornire, in corrispondenza del richiamo territoriale dell’alimento, la dicitura seguente: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
b) la seconda opzione prevede che sia fornita una indicazione specifica di un determinato livello geografico secondo la griglia dal regolamento di esecuzione e precisamente per esempio:
- «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
- una regione/altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri (SM) o di paesi terzi (PT), purché definita dal diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
- uno o più Stati membri o paesi terzi;
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno SM o di un PT, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
- il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
- la zona di pesca FAO/mare/corpo idrico di acqua dolce se definiti dal diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato.
Come e dove riportare le indicazioni riguardo l’ingrediente primario?
Le informazioni fornite riguardo l’origine dell’ingrediente primario sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni relative all’ingrediente primario appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.
Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni relative all’ingrediente primario appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.
Chi è esonerato dall’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario?
Tale regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma della regolamentazione dell'Unione europea e ai marchi di impresa registrati.
Dal 1/4/2020 sono destinati a perdere di efficacia i seguenti regolamenti nazionali:
- il decreto con il quale si è resa obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte, anche quando utilizzato nei
prodotti lattiero-caseari (DM 9 dicembre 2016);
- i decreti relativi all'indicazione dell'origine del grano duro per paste di semola di grano duro e del riso (entrambi DM 26 luglio 2017, pubblicati, rispettivamente, nella GU n. 190 e 191 del 16 agosto 2017);
- il decreto sull'origine in etichetta del pomodoro (DM 16 novembre 2017, pubblicato nella GU n.47 del 26 febbraio 2018).
Quali sono i tempi di adeguamento?
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione (1/4/20) del regolamento n. 2018/775 possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte. Da questa data, inoltre, i Decreti interministeriali nazionali sull’origine del latte e derivati, grano e riso, pomodoro perderanno, sicuramente, efficacia come chiarito anche dal Ministero competente (MiPAAF).
La definizione di «ingrediente primario», fornita dal regolamento n. 1169/2011 è: «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa». I criteri per individuare l’IP (o gli IP) possono essere due: il criterio quantitativo oppure il criterio qualitativo.
Quale è il paese di origine?
Per “luogo di origine” si intende quello definito in base alla disciplina doganale la nozione doganale.
Si riconosce espressamente che il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento.
Quando sussiste l’obbligo informativo riguardo l’ingrediente primario e cosa si deve comunicare?
Sono due le condizioni in cui è obbligatoria l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario.
1) La prima è che sia indicato il paese di origine (PO) o il luogo di provenienza (LP) del prodotto, sia su base strettamente volontaria o in attuazione dell’art. 26.2(a), Reg. 1169/2011 con modalità diverse.
L’indicazione del paese di origine (PO) o il luogo di provenienza (LP), può essere fornita mediante «qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche».
Sicuramente, i termini «made in» oppure «prodotto in» rientrano nel catalogo delle ipotesi di riferimenti geografici qui analizzati. Le diciture «imballato in», «prodotto / fabbricato da» seguito dall’indirizzo del produttore possono essere considerati come indicanti il paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento.
2) La seconda condizione è che l’ingrediente primario (IP) dell’alimento abbia un PO o un luogo di provenienza LP diverso dal PO/LP dichiarato sull’alimento.
Il regolamento consente due opzioni per la modalità di indicazione in etichetta:
a) la prima, relativamente più facile, consiste nel fornire, in corrispondenza del richiamo territoriale dell’alimento, la dicitura seguente: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
b) la seconda opzione prevede che sia fornita una indicazione specifica di un determinato livello geografico secondo la griglia dal regolamento di esecuzione e precisamente per esempio:
- «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
- una regione/altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri (SM) o di paesi terzi (PT), purché definita dal diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
- uno o più Stati membri o paesi terzi;
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno SM o di un PT, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
- il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
- la zona di pesca FAO/mare/corpo idrico di acqua dolce se definiti dal diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato.
Come e dove riportare le indicazioni riguardo l’ingrediente primario?
Le informazioni fornite riguardo l’origine dell’ingrediente primario sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni relative all’ingrediente primario appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.
Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni relative all’ingrediente primario appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.
Chi è esonerato dall’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario?
Tale regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma della regolamentazione dell'Unione europea e ai marchi di impresa registrati.
Dal 1/4/2020 sono destinati a perdere di efficacia i seguenti regolamenti nazionali:
- il decreto con il quale si è resa obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte, anche quando utilizzato nei
prodotti lattiero-caseari (DM 9 dicembre 2016);
- i decreti relativi all'indicazione dell'origine del grano duro per paste di semola di grano duro e del riso (entrambi DM 26 luglio 2017, pubblicati, rispettivamente, nella GU n. 190 e 191 del 16 agosto 2017);
- il decreto sull'origine in etichetta del pomodoro (DM 16 novembre 2017, pubblicato nella GU n.47 del 26 febbraio 2018).
Quali sono i tempi di adeguamento?
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione (1/4/20) del regolamento n. 2018/775 possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte. Da questa data, inoltre, i Decreti interministeriali nazionali sull’origine del latte e derivati, grano e riso, pomodoro perderanno, sicuramente, efficacia come chiarito anche dal Ministero competente (MiPAAF).
Lo staff di Biomil è a vostra disposizione per revisionare le etichette dei vostri prodotti allinenadoli con quanto previsto dalla normativa vigente.